Assegno divorzile riconosciuto in funzione assistenziale anche se lo stato di bisogno non è attuale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2024 n. 18850
L'assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa deve essere riconosciuto avendo anche, in parte, in funzione assistenziale, laddove il coniuge sebbene non si trovi in un attuale stato di bisogno, possa trovarsi in tale situazione godendo di una pensione ridotta che presumibilmente non le consentirà di mantenere gli immobili e quindi anche una vita dignitosa.
Risultando evidente la notevole sperequazione tra i redditi e anche tra i patrimoni immobiliari delle parti, la moglie ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione compensativa risultando provato il contributo offerto alla comunione familiare con rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescite professionale in costanza di matrimonio.
Assegno divorzile - Valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti - Riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole - Funzione assistenziale e compensativo- perequativa – Rif. Leg. art. 5, comma 6, della L. 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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