Obbligo di informazione dell’avvocato - Cass. Civ., Sez. II, ord. 10 luglio 2024 n. 18908
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La responsabilità del legale, quale prestatore d'opera professionale, è normalmente regolata dall'art. 1176 cod. civ. , che fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve, mentre nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; sicché, essendo la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. di integrazione per complementarietà e non già per specialità, vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., che delimita la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.
Avvocati – Obbligo di informazione del professionista – Rif. Leg. artt. 620, 1176, 1460, 2236 e 2943 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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