Il regime di esenzione nel patto di famiglia - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 9 luglio 2024 n. 18732
Mercoledì, 10 Luglio 2024
Giurisprudenza
| Successioni
| Donazione
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Legittimità
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In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti.
Imposta sulle successioni e donazioni - Aliquote - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Dichiarazione - In genere - Patto di famiglia - Imposta sulle donazioni - Applicabilità - Limiti - Esenzione – Rif. Leg. art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990
editor: Cianciolo Valeria
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