La collocazione della persona offesa in un centro antiviolenza non attenua le esigenze cautelari - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 9 luglio 2024 n. 27106
Mercoledì, 10 Luglio 2024
Giurisprudenza
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In tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. Con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse.
La collocazione della persona offesa presso un centro antiviolenza non può infatti essere apprezzata, come ha proposto il ricorrente, quale motivo di attenuazione delle esigenze cautelari, costituendo all'opposto una conseguenza della sua pericolosità e non già una ragione valida per attenuare le restrizioni imposte nei confronti dell'imputato a tutela della persona offesa, quasi che i condizionamenti della libertà di movimento della vittima possano giustificare una maggiore libertà di azione da parte dell'autore delle violenze.
Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Custodia cautelare per il reato di maltrattamenti in famiglia - Pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari - Manifestata volontà di separazione legale della persona offesa - Rilevanza - Esclusione – Ragioni – Rif. Leg. artt. 274, 275, 275-bis e 299 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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