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Violenza. Alle S.U. l’impugnabilità del rigetto della richiesta di incidente probatorio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 9 luglio 2024 n. 27104

Rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se e a quali condizioni può ritenersi abnorme e pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti o di altro dei reati compresi nell’elenco contenuto nel primo periodo del comma 1- bis dell’articolo 392 del codice procedura penale.”

Diritto penale – Maltrattamenti - Atti abnormi - Incidente probatorio - Richiesta di assunzione della testimonianza di persona offesa maggiorenne - Rigetto per difetto della condizione di vulnerabilità - Abnormità - Esclusione - Ragioni – Rif. Leg. art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.; art. 6 CEDU; Convenzione di Lanzarote - D.Lgs. 18 dicembre 2015, n. 212

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 9 luglio 2024 n. 27104 – Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Tripiccione per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 398, 1 comma, c.p.p. prevede che sulla richiesta di incidente probatorio il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta l’istanza.
Si è affermato che l’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio è inoppugnabile anche nel caso in cui abbia riguardo alle ipotesi di cui all’art. 392, comma 1-bis c.p.p.
Nel tempo, la Suprema Corte ha adottato un orientamento teso a ridimensionare la portata dell’obbligo del giudice per le indagini preliminari di aderire alla richiesta della difesa, avendo innanzitutto stabilito che avverso l’ordinanza con la quale il giudice accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio non è prevista impugnazione, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 c.p.p., sia per la natura dell’incidente probatorio, caratterizzato dall’esigenza di speditezza.
Sembra poi non potersi qualificare l’ordinanza di rigetto quale provvedimento abnorme, e, quindi, non sembra possibile l’impugnazione immediata con ricorso in cassazione, non potendosi definire avulsa dall’ordinamento processuale (c.d. abnormità strutturale) né adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del procedimento (c.d. abnormità funzionale).
Viene così a vanificarsi una delle più importanti facoltà difensive previste dalla legge.

editor: Cianciolo Valeria