Abbandono di persone incapaci. L’agente deve essere consapevole della pericolosità dell’abbandono - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 8 luglio 2024 n. 26861

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 8 luglio 2024 n. 26861 – Pres. Catena, Cons. Rel. Pistorelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e l’agente deve avere la consapevolezza del rapporto di dipendenza a scopo di cura o di custodia a favore del minore od incapace, nonché del pericolo che l'abbandono determina rispetto alla vita ed all'incolumità del soggetto passivo.
Il reato può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi.

Nel caso di specie, non si configurava la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo a sè stesso e quindi, in una situazione di pericolo per la sua integrità, non avendo avuto, gli operatori della struttura alcuna percezione del pericolo cui si esponeva l'anziano uomo, affetto da malattia neuro-degenerativa, e accidentalmente precipitato da una finestra.

Abbandono di persone minori o incapaci – Persone anziane - Elemento soggettivo - Dolo eventuale – Configurabilità – Rif. Leg. art. 591 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria