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Assegno divorzile per la moglie se lo squilibrio economico è riconducibile a scelte comuni della vita familiare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2024 n. 18506

Lunedì, 8 Luglio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 8 luglio 2024 n. 18506 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.


Divorzio – Funzione perequativa dell’assegno - Squilibrio effettivo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e sua riconducibilità a scelte comuni di conduzione della vita familiare - Accertamento anche mediante presunzioni - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria