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Affido esclusivo al padre capace di sorreggere la minore nel difficile rapporto con la madre. Tribunale di Alessandria, 26 giugno 2024

Martedì, 2 Luglio 2024
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Alessandria
Trib. Alessandria, Est. Bianchi, sentenza 26.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In un contesto di alta conflittualità tra i genitori, va da disposto l’affido esclusivo della minore al padre, genitore convivente, il quale, pur essendo partecipe del clima di forte tensione, si dimostra perfettamente in grado di provvedere alla minore anche nella quotidianità ed anche rispetto alle sue esigenze di salute e soprattutto capace di ascoltarla e di supportarla, non esimendosi dal cercare la collaborazione e la presenza della madre, la quale, piuttosto, dal canto suo, risulta in difficoltà nel riconoscere l’apporto positivo del padre, ponendo in essere condotte non collaborative o addirittura velatamente ostative e con ciò ingenerando incomprensioni con la minore e litigi. 

Rif. Leg. Art. 337-quater c.c.

Alta conflittualità genitoriale – Affido esclusivo e c.d. super esclusivo– Bigenitorialità

Il Tribunale di Alessandria viene oggi investito del ricorso per la parziale modifica delle condizioni di affidamento della minore promosso dal padre, il quale, ravvisando una disfunzionalità nella condivisione della responsabilità genitoriale con la madre, conclusivamente chiede l’affido c.d super esclusivo a se stesso, con conferma del regime di visite concordato con controparte nel corso del procedimento.

Le disfunzioni nell’esercizio della bigenitorialità rilevate dai Servizi Sociali e dal coordinatore genitoriale depongono per l’affido esclusivo della minore al padre.

Non ritiene il Collegio invece di operare una completa limitazione dell’esercizio della genitorialità della madre nella forma dell’affido c.d. super esclusivo al padre, disponendo dunque il mantenimento delle decisioni di maggior interesse in capo ad entrambi i genitori. E ciò in considerazione degli accordi faticosamente raggiunti nel corso del procedimento e delle esigenze di salute della minore.

Va mantenuta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, anche comprensiva del supporto psicologico per la minore, con prescrizione ai genitori circa il prosieguo della coordinazione genitoriale.

editor: Fossati Cesare