Divorzio. Per la determinazione dell'assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16703

Lunedì, 1 Luglio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 17 giugno 2024 n. 16703 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto all'assegno divorzile non può riconoscersi solo sulla durata del matrimonio e l'accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte dell'ex moglie, ma deve accertare la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, le ragioni di questo squilibrio, la riconducibilità della situazione economico patrimoniale accertata alla conduzione della vita familiare ed il concorso della definizione dei ruoli endo-familiari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge. Al fine di procedere all'accertamento è rilevante la verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare.
Inoltre, occorre considerare la costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge.
 
 
Divorzio - Assegno di divorzio – Aspetto perequativo compensativo dell'assegno -  Rif. Leg. art. 5, comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria