Va restituito l’assegno di mantenimento versato in eccedenza in difetto di uno stato di bisogno. Tribunale di Bologna, sent. 19 giugno 2024

Domenica, 30 Giugno 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, Est. Gentile, sentenza n.1798 del 19.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ ripetibile la somma versata in eccedenza a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole qualora nella successiva fase iniziale del divorzio tale contributo sia stato ridotto ad una somma idonea a garantire al richiedente “di fare fronte alle normali esigenze di vita di un persona media” e qualora si possa escludere, in base alle risultanze processuali, la componente alimentare dell’assegno versato all’epoca dei fatti.

Rif. Leg. Art. 156 c.c.; Art. 645 c.p.c.

Assegno di mantenimento – Ripetibilità – Funzione alimentare

Il Tribunale di Bologna, nella fattispecie, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla moglie intimata della restituzione delle somme versate dal marito a titolo di assegno di mantenimento, dopo che la Corte di Appello nella fase iniziale del procedimento di divorzio ha ridotto tale contributo ad una somma comunque dignitosa, riconoscendo la capacità economica dell’opponente.

Riportandosi ai contenuti delle Sezioni Unite del 8 novembre 2022 n. 32914, il Giudice adito esclude, nella fattispecie, la natura alimentare del contributo versato in favore di parte opponente, rideterminato in sede di divorzio, in considerazione dello stipendio dalla stessa percepito per l’attività lavorativa svolta a tempo pieno e in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per di più la richiedente non ha né allegato né provato di versare in stato di bisogno o di essere impossibilitata da sola a superare tale condizione, essendo documentalmente provato e in ogni caso non contestato il consistente patrimonio mobiliare e immobiliare dell’opponente.

Tanto premesso, infondati i motivi afferenti all’an e rinunciati quelli relativi al quantum, l’opposizione viene rigettata e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.

editor: Fossati Cesare