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Affido esclusivo per sopperire alla minorata capacità genitoriale. Tribunale di Chieti, 30 maggio 2024

Tribunale di Chieti, sentenza n. 319 del 30.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sono emersi nella minore aspetti che denotano una precoce adultizzazione, in linea con la situazione genitoriale che ha dovuto affrontare in questi anni. I conflitti reiterati, la condizione di difficoltà relazionale presente anche nell'ambito della famiglia allargata, le difficoltà materne legate alla sua malattia, hanno indotto la figlia a cercare un modo autonomo per preservare un proprio equilibrio. Questo stato di cose, seppur ritenuto funzionale all'occorrenza della situazione, non può essere reputato adeguato alla sua crescita.

Divorzio – affidamento – condiviso – revisione - esclusivo – Ctu – audizione minore

Rif. Leg. Art. 709-ter cpc

  • §§

Nella fattispecie i CTU hanno individuato, alla luce delle emergenze - la seguente disciplina dei rapporti tra genitori e minore: affidamento esclusivo della minore al padre; necessità di pernotto della minore con il padre; necessità di garanzia della regolarità della frequentazione scolastica; ampia frequentazione tra madre e figlia; percorsi “psicoterapeutici” dei genitori, nell'interesse della loro figlia necessità di seguire le regole previste dalla scuola, essere supportata in questa sua difficoltà, avere maggiori riferimenti stabili a casa che possano indirizzarla nei confronti di un più adeguato utilizzo del computer e del telefonino e riconoscere di aver bisogno di una guida per poter affrontare le esperienze future.

editor: Fossati Cesare