Art. 388 c.p. L’elusione non può essere equiparata ad un singolo inadempimento - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 20 giugno 2024 n. 24388
Mercoledì, 26 Giugno 2024
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Affidamento dei figli
| Legittimità
Il mero inadempimento del provvedimento del giudice nella suddetta materia non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.
Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva parzialmente assolto un uomo dal reato di cui all’ art. 388, c.p., limitatamente ad alcuni episodi, confermando la condanna per un episodio e precisamente, per avere eluso la sentenza del Tribunale che, nel dichiarare la separazione personale, tra i coniugi, stabiliva il diritto del padre di vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre.
L’uomo tratteneva con sé la minore senza accordo con la madre, rifiutandosi di riaccompagnare la bambina nel giorno previsto.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Diritto penale della famiglia – Mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice - Violazione degli obblighi di visita - Rif. Leg. art. 388, 2 comma cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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