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In difetto di inventario entro tre mesi, accettazione tacita dell’eredità per il chiamato in possesso dei beni. Tribunale di Como, 10 giugno 2024

Lunedì, 24 Giugno 2024
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Como
Tribunale di Como, sentenza 10.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte del superstite configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a tale scopo l'instaurazione di una relazione materiale, intesa come situazione di fatto, ancorchè circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità da parte del chiamato.

Conf. Cass. 11018/2008

Rif. Leg. Artt. 485, 489 c.c.

Chiamato all’eredità nel possesso dei beni - Successione ex lege coniuge e figlio  - Successione minori

 

Il Tribunale di Como è chiamato a pronunciarsi sulla domanda promossa dalla cessionaria pro – soluto di tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal convenuto e dalla di lui coniuge, deceduta, volta ad accertare l’accettazione dell’eredità morendo dismessa dalla de cujus sull’immobile in comunione.

Sostiene il Giudicante che essendo rimasto nel possesso dei beni ereditari ben più dei tre mesi previsti dell'art. 485 c.c, senza accettare l'eredità con beneficio d'inventario né predisporlo, il convenuto - contumace - deve considerarsi erede pure e semplice della metà quota del 50% dell'immobile di cui era proprietaria in vita la moglie. Conseguentemente lo dichiara proprietario dell'ulteriore quota del 25% in comunione indivisa con la figlia minore proprietaria della restante quota del 25% caduta in successione. 

editor: Fossati Cesare