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La lontananza emotiva del genitore rende vane le sue recriminazioni. Tribunale di Livorno, 1° febbraio 2024

Lunedì, 24 Giugno 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Livorno
Tribunale di Livorno, sentenza 01.02.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
Vanno indagate le tre aree in cui si esplica primariamente la funzione genitoriale: la capacità di prendersi cura del bambino (dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); la capacità empatica/affettiva (ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); il criterio dell'accesso, ovvero la disponibilità a favorire la bigenitorialità.
Allorché emerga una marcata carenza nel genitore per quanto attiene la sua attitudine a comprendere la figlia, a sintonizzarsi sui suoi bisogni, a capire le sue ragioni e a effettuare un processo di mentalizzazione nell'esame del suo rapporto con la stessa mostra già in prospettiva una divaricazione sempre più esplicita che si amplierà negli anni a venire, fino alla completa cessazione dei rapporti.

Divorzio – provvedimenti accessori – rifiuto del figlio – ascolto del minore – percorsi terapeutici - imprescrittibilità

Rif. Leg. Artt. 5 , comma 6, L. n. 898/1970, 709-ter cpc

  • §§

Il tribunale  livornese ricorda che per quanto concerne eventuali misure di sostegno idonee a promuovere e favorire una più armoniosa interazione dei rapporti tra genitori e figli e anche fra i genitori, anche al fine di aiutare la minore nel processo psicologico di separazione, posto che le parti accettino, sarebbe indicata una terapia familiare che lavori sui tre membri del sistema, che strutturi in maniera più efficace e più funzionale i vari sottosistemi, che permetta comunicazioni più pulite e metta in luce le criticità emotive. Un intervento del genere, difficile da ottenere in ambito di sanità pubblica per la scarsità di risorse, potrebbe essere concordemente ricercata in ambito privato, dovrebbe avere la frequenza di 1-2 incontri al mese, dovrebbe vedere la partecipazione motivata di tutti e tre. Stante che questo tipo di intervento terapeutico non è prescrivibile, perché la costrizione sarebbe anticostituzionale, un'eventuale forzatura perderebbe inoltre di efficacia e ne vanificherebbe gli effetti.

editor: Fossati Cesare