Lo status di rifugiato può essere concesso alle donne che si identificano nel valore della parità tra donne e uomini - CGUE, Grande Sezione, Sent., 11 giugno 2024
Le donne, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso di un soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Motivi di persecuzione – Appartenenza a un determinato gruppo sociale - Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro; Rif. Leg. Direttiva 2011/95/UE – Direttiva 2013/32/UE
editor: Ferrandi Francesca
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