L’evoluzione positiva non esclude la pronuncia di decadenza. Tribunale per i Minorenni di Trieste, Decreto 27 marzo 2024
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Nonostante la complessa situazione personale e familiare della madre evidenzi un’evoluzione tendenzialmente positiva, il lungo lasso di tempo trascorso rischia di ingenerare confusività nel minore.
Il tribunale non può esimersi dal dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale anche al fine di non alterare gli equilibri ormai raggiunti nella gestione del bambino.
Al Servizio Sociale spetta il compito istituzionale di segnalare modificazioni nella situazione che richiedano l’adozione di ulteriori provvedimenti.
Responsabilità genitoriale – decadenza – provvedimenti convenienti – affido all’ente - monitoraggio
Rif. Leg.: artt. 330-333 c.c.
Trattasi di un procedimento iniziato nel 2019 avente ad oggetto la sospensione o revoca della responsabilità genitoriale su un minore di anni 6, che ha come epilogo la revoca della genitorialità nei confronti della madre tossicodipendente, affidamento al s.s. di Udine e collocamento presso la nonna materna.
Nella specie il Tribunale ha pronunciato, dopo più di 5 anni, la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio, nonostante la madre abbia dimostrato un impegno a fronteggiare le sue personali criticità ed il Tribunale abbia anche dato evidenza della riscontrata positività delle visite madre-figlio.
D’interesse il fatto che il Tribunale dichiari di non potersi esimere dall’assumere un provvedimento fortemente invasivo quale quello della revoca della genitorialità “anche al fine di non alterare gli equilibri appena raggiunti nella gestione del bambino da parte degli adulti di riferimento”.
Nel medesimo decreto il Tribunale ricorda anche quali sono le funzioni istituzionali del servizio sociale che ha la competenza di segnalare eventuali modificazioni della situazione di fatto del minore che richiedano l’adozione di ulteriori provvedimenti ovvero la proroga dell’efficacia degli interventi disposti.
In ultimo si osserva la “compensazione integrale delle spese di lite” effettuata sulla base della “collaborazione tenuta dalle parte nei confronti degli operatori e del fatto che le carenze materne sono da imputarsi non a cattiva volontà, ma a limiti personali dell’interessata”, nello specifico la madre revocata.
editor: Fossati Cesare
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