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L'affermata inesistenza di documenti incontestabilmente inseriti è motivo di revocazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2024 n. 16886

Venerdì, 21 Giugno 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 giugno 2024 n. 16886 – Presidente Tricomi, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione.
 
Accolto il ricorso della ricorrente che aveva dedotto di avere fornito nel corso di causa tutta la documentazione utile per l'individuazione della quota di trattamento di fine rapporto ad ella spettante.
La Corte d’Appello ha affermato che la ricorrente nulla avesse allegato e provato, per poi aggiungere che le allegazioni di parte e degli elementi di prova offerti, erano inidonei a consentire la delibazione della domanda stessa, cadendo così in contraddizione.

Processo civile - Divorzio - Giudizio di revocazione- In genere - Affermata inesistenza di un documento nel fascicolo di causa - Trattamento di fine rapporto - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Fattispecie – Rif. Leg. art. 12-bis della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 395 n. 4, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria