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Adozione. Competenza per territorio al TM del luogo nel quale trovasi il minore al momento dell’abbandono - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2024 n. 16714

Giovedì, 20 Giugno 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 17 giugno 2024 n. 16714 – Presidente Acierno, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine della dichiarazione di adottabilità, a norma degli art. 8 e segg., l. 4 maggio 1983, n. 184, la competenza per territorio spetta inderogabilmente al tribunale per i minorenni del luogo nel quale si trova il minore, quando venga segnalato l'abbandono, ovvero vengano iniziati d'ufficio i relativi accertamenti, mentre resta in proposito irrilevante, in applicazione dell'art. 5 c. p. c. (operante anche in materia di volontaria giurisdizione), un eventuale successivo trasferimento del minore stesso.


Procedimento de potestate - Adozione - Radicamento della competenza - Dichiarazione di adottabilità - Stato di abbandono – Rif. Leg. artt. 330 – 333 cod. civ.; Legge 4 maggio 1983 n. 184.

editor: Cianciolo Valeria