Reversibilità. L’assegno divorzile non è un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16053

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024 n. 16053 – Presidente Tricomi, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.


Trattamento di reversibilità -  Modalità di ripartizione - Quota di pensione – Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria