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Atti sessuali con minorenne: la corporeità può ritenersi un criterio necessariamente discretivo della natura dell'atto? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11 giugno 2024, n. 23387

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11 giugno 2024, n. 23387; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Galterio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La dimensione della sessualità non può ritenersi confinata ad una estrinsecazione soltanto fisica, involgendo al contrario anche la dimensione psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione allo specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento o familiare. Ne consegue che la valutazione dell'atto, al fine di apprezzarne l'incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, deve tener conto della condotta nel suo complesso, rapportandola cioè all'ambito specifico in cui si è svolta, alle modalità in cui si è in concreto estrinsecata, estese anche a quelle che l’hanno preceduta o seguita, al rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e ad ogni altro dato fattuale che valga a connotarlo. Logico corollario di tali affermazioni diventa, pertanto, all'interno di quella valutazione globale richiesta all'interprete, il fatto che la corporeità non possa ritenersi un criterio necessariamente discretivo della natura dell'atto, soccorrendo proprio nel sincretismo cui deve uniformarsi la sua decodificazione, l'insieme dei parametri sopra delineati.


Diritto penale della famiglia - Atti sessuali con minorenne – Sfregamenti e manipolazioni durante i lavaggi delle parti intime della figlia minore - Valutazione dell’atto; Rif. Leg. Art. 571, 572, 609-quater c.p.

editor: Ferrandi Francesca