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Il giudice d'appello deve considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 giugno 2024 n. 16050

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024 n. 16050 – Presidente Tricomi, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
Il giudice di appello (ma che anche il giudice del rinvio) rispetto alle condizioni patrimoniali può e deve valutare ogni elemento che possa delineare una variazione su tali condizioni nelle more del giudizio anche se verificatesi dopo il giudizio di I grado.
Il sistema è chiaramente basato sui principi di economia processuale e di concentrazione delle tutele, per cui sarebbe antieconomico dover promuovere contemporaneamente alla pendenza del giudizio in appello un giudizio di revisione delle condizioni per la sopravvenienza di un fatto nuovo.

 
Divorzio - Riduzione del contributo al mantenimento dei figli – Allontanamento dalla casa coniugale - Nozione di casa familiare – Principio di disponibilità e della domanda - Adeguamento dell'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle condizioni patrimoniali e reddituali - Rif. Leg. Artt. 29, 30 e 31 Cost.; artt. 337-sexies, 2697 cod. civ.; artt. 99, 112, 115, 190 e 345 c.p.c.

 

editor: Cianciolo Valeria