Nel giudizio di revisione l’onere della prova della sopravvenienza di fatti nuovi ricade sull’istante. Cass., Sez. I Civ. Ord. 21 maggio 2024 n. 14181
La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e ss.mm.ii., dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico-patrimoniali.
Conf. Cass. n. 18367 del 23/08/2006
Rif. Leg. Artt. 5 e 9 (abr.) Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-sexies c.c.
Assegnazione della casa familiare - Assegno divorzile - Revisione condizioni di divorzio – Onere della prova
La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il primo motivo di impugnazione, rileva la decisività della circostanza che il soggetto non abbia dato una compiuta documentazione del suo reddito, né in sede di divorzio né nel giudizio di revisione.
In virtù del principio dell'onere della prova, infatti, spetta al soggetto obbligato a corrispondere l’assegno divorzile dare la prova puntuale e specifica della contrazione del proprio reddito, al fine di dimostrare non soltanto il fatto in sé, ma che esso, nel contesto di tutti gli elementi già valutati dal giudice del divorzio, costituisse un fatto significativo idoneo a giustificare la richiesta di riduzione del contributo.
Anche i motivi secondo e terzo sono ritenuti inammissibili, avendo la Corte del merito deciso in conformità all’art. 337-sexies c.c., secondo il quale dell'assegnazione della casa coniugale deve tenersi conto nel regolare i rapporti tra i coniugi, essendo presumibile che, non disponendo più dell'alloggio, la richiedente l’assegno, secondo l'id quod plerumque accidit, debba procurarsi un'altra sistemazione abitativa con i suoi conseguenti oneri (cfr. Cass. 25 marzo 2024, n. 7961). Viene conclusivamente ribadito il principio secondo il quale la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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