Le criticità dell’impianto del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, di Cesare Fossati [1]
Legge delega 26.11.2021 n.206 |
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
art. 1 comma 24 |
Sezione III (Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) |
24. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934,n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all’articolo 42 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, collocata nel distretto di corte d’appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell’ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; […] cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Art. 45 (Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i relativi tribunali, anche avendo riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio. 2. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica. 3. La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avviene nell’ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La necessità di superare, oltre alla annosa diaspora dei riti, anche quella dei differenti organi giudiziari chiamati in vario modo ad una irrazionale ripartizione: Tribunale ordinario, Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, fonte di infinite disquisizioni e questioni di competenza, era ed è tuttora da tutti condivisa.
Pertanto, che fosse necessaria una riforma ordinamentale era sotto gli occhi di tutti.
Sorprende che a distanza di due anni dalla legislazione delegata nulla si sia fatto per programmare questo difficile passaggio di consegne, né si sia predisposto un piano efficace.
La Legge 206/2021 aveva delegato il Governo a realizzare il nuovo tribunale entro il 17 ottobre 2024.
Il D.Lgs 149/2022 ha istituito il nuovo tribunale rimandando ai decreti ministeriali l’individuazione delle piante organiche.
Nei due anni trascorsi, mentre la riforma del rito veniva addirittura anticipata al 28.02.2023, creando non pochi problemi agli addetti ai lavori, quanto alla necessità di ridisegnare la geografia giudiziaria per fare spazio all’istituendo nuovo organo siamo all’anno zero.
Tante le criticità, tali da farci dire che forse più che di un rinvio, avremmo bisogno di una riscrittura della riforma ordinamentale. Fra le altre vanno ricordate quantomeno le seguenti:
- L’autonomia ordinamentale del nuovo TPMF era proprio necessaria? Quale la ragione in base alla quale si renda necessaria una struttura – quella del nuovo tribunale – autonoma rispetto agli altri uffici giudiziari? Le sezioni lavoro – per esempio – fanno parte dei tribunali circondariali.
- L’obiettivo specializzazione resta una chimera: l’art. 50 comma 1 Ord. Giud. specifica che: “i giudici assegnati ai TPMF devono essere dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale”. Si tratta però di un’affermazione di mero principio, in quanto non è prevista a livello di normazione primaria alcuna verifica iniziale o successiva delle competenze dei giudici in questione; in sostanza le competenze sono quelle acquisite sul campo, con il lavoro giudiziario. La norma è tautologica e sottintende che sia la funzione a rendere l'organo specializzato.
È però previsto - articolo 50 comma 3 Ord. Giud. novellato - che ai giudici del TPFM non si applica il limite di permanenza decennale nell'incarico presso lo stesso ufficio, in analogia con quanto già previsto per il TM.
Contraddittoriamente il passaggio dalla cognizione collegiale a quella monocratica viene spiegato con l'esigenza della specializzazione, quindi con la maggiore professionalità dei magistrati, ma visto che quest'ultima non è affatto chiaro come potrà essere ottenuta, resta solo la certezza di impoverimento dell'attuale componente giudiziaria a scopo meramente di contenimento di spesa.
- È stato giustamente osservato che il nuovo TPMF nasce gattopardescamente dal vecchio TM[2]. Le norme in effetti esplicitano la sua diretta derivazione dal TM.
- Un giudizio di appello affidato ad un organo del quale fanno parte magistrati assegnati sia alla sede circoscrizionale sia distrettuale fa temere che non vi sia quel necessario distacco e anzi si possano configurare delle commistioni di ruoli certo non commendevoli.
- La ripartizione delle materie è lungi dall’essere razionale. Rimane in vita la composizione mista togati-esperti del TM per le adozioni ed il settore penale minorile. Restano fuori le materie della cittadinanza, dell’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, scelta quest’ultima nient’affatto felice visto che si tratta di controversie tipicamente inerenti al diritto delle persone.
- I procedimenti pendenti restano in un limbo, più probabile un caos senza costrutto, con l’ipotesi delle famigerate sezioni stralcio. La disposizione più discutibile è quella transitoria, in forza della quale tutti i procedimenti pendenti al TM passano al nuovo TPMF distrettuale, ma “con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti” (forse le disposizioni processuali?).
I procedimenti pendenti al TO sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.
Il legislatore si è dimenticato del Giudice Tutelare: per questi il rito non cambia, resta un camerale non meglio definito, che senso ha che i fascicoli restino suddivisi fra TO previgente e nuovo TPMF?
- Le sezioni circoscrizionali del nuovo TPMF sono l’anello debole del sistema: non è per nulla chiaro in quali sedi circoscrizionali si potranno istituire sezioni e quali mai saranno i magistrati che ne faranno richiesta.
- È dubbio se l’UPP (Ufficio per il processo) sia applicato anche al nuovo tribunale. Troppe le funzioni assegnate a questo nuovo organo. Non è affatto chiaro chi disegnerà le sue funzioni effettive.
- Fra le materie ricomprese, opportunamente si rinvengono le domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo (nei testi succedutisi della riforma si trovano però definizioni diverse: danno endofamiliare, ovvero domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari); del tutto illogicamente vengono invece escluse le cause di scioglimento della comunione legale, benché siano tipiche cause di famiglia.
- Illogica è pure la conservazione di un rito camerale non meglio definito in un numero ancora ampio di materie.
- Nella sostanza l’effettiva configurazione dei nuovi uffici viene lasciata alla normazione secondaria del CSM, nonché alle tabelle dei singoli uffici.
Di qui l’appello a tutte le componenti delle istituzioni, della magistratura e dell’avvocatura affinché la consapevolezza di aver sottostimato le inevitabili ricadute della nuova architettura dell’istituendo tribunale su questo fondamentale settore del diritto possa suggerire per tempo di pervenire ad una consistente correzione, se non revisione, del progettato nuovo impianto del TPMF.
[1] L’autore precisa che quella esposta è opinione personale che non impegna la linea dell’Associazione.
[2] Geremia Casaburi, Il convitato di pietra: la difficile attuazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Foto it. 3/2024, 102
editor: Fossati Cesare
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