I provvedimenti emessi nel giudizio di separazione regolano i rapporti economici fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2024 n. 14767
![]() |
In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione"; il tutto, in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.
Separazione e divorzio - Provvedimenti emessi nel giudizio di separazione - Rif. Leg. art. 4 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
Martedì, 18 Marzo 2025
Non c'è violazione dell'art. 190 c.p.c. nei giudizi di separazione o divorzio ... |
Giovedì, 27 Febbraio 2025
“Separorzio”: divorzio pronunciato anche “inaudita altera parte” alle medesime condizioni concordate in ... |
Sabato, 15 Febbraio 2025
Rilevabile d’ufficio l’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza per il ... |
Sabato, 1 Febbraio 2025
Rigettata la domanda di assegno divorzile formulata tardivamente e in assenza di ... |