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La registrazione fonografica può essere utilizzata dallo stesso autore a fini di prova - Cass. Pen., Sez. II, sent. 4 giugno 2024 n. 22484

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 4 giugno 2024 n. 22484 – Presidente Beltrani, Cons. Rel. Coscioni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica.
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova.
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.

 
Diritto penale - Atti persecutori - Nozione di molestia – Maltrattamenti - Documenti - Prova documentale - Colloquio telefonico - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Registrazione ad opera di uno dei partecipi - Prova documentale - Sussistenza – Utilizzabilità – Rif. Leg. artt. 56, 61 n.1), 572, 612-bis, 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.; art. 234 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU; art. 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria