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L’art. 171 - bis c.p.c. supera il vaglio della Consulta - Corte Cost. sent. 3 giugno 2024 n. 96

L’importanza dell’art. 171 bis c.p.c. è sottolineata dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 laddove si legge che: “…le nuove disposizioni relative al processo ordinario di primo grado mirano a perseguire gli obiettivi generali, dal legislatore delegante ulteriormente specificati nell’intento di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo” (5 co., lett. a, L. 26 novembre 2021, n. 206).
Il Tribunale di Verona aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, in quanto “legge delega non aveva previsto una fase, antecedente all’udienza di prima comparizione delle parti, deputata alle verifiche preliminari e per violazione del principio del contraddittorio perché prevede la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d’ufficio, mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione e ciò è in contrasto con l’art. 3 Cost. e perché nel regime ante riforma, la verifica in esame avveniva per la prima volta all’udienza di prima comparizione, e quindi nel contraddittorio con le parti e i loro difensori, mentre oggi l’art. 171 bis lede il principio del contraddittorio, sancito ora in termini generali dall’ art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149”.
Valeria Cianciolo

Lunedì, 3 Giugno 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Corte Cost. sentenza 3 giugno 2024 n. 96 – Presidente Modugno, Redattore Amoroso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza della Corte cost. 3 giugno 2024 n. 96 con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale relative al nuovo articolo 171-bis c.p.c. sollevate dall'ordinanza del Tribunale di Verona, ha:
1) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 77 della Costituzione;
2) dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171-bis cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost..


Processo civile - Riforma Cartabia – Effettività della tutela - Ragionevole durata del processo - Rif. Leg. artt. 127, 171-bis , 175 cod. proc. civ.; D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; L. 26 novembre 2021, n. 206; artt. 3, 24, 76 e 77 Cost.

editor: Cianciolo Valeria