Divorzio in appello. Esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 maggio 2023 n. 13960
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Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale, deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. e art. 190 c.p.c.
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Processo civile - Giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi - Procedimento in camera di consiglio di natura contenziosa – Caratteristiche – Rif. Leg. art. 4 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 168 bis, comma 5, 166 e 167 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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