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Il beneficiario di amministrazione di sostegno può agire in giudizio personalmente se è previsto nel decreto di nomina. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14681

Cass. Sez. I, Est. Tricomi, 27.05.24 n.14681 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, se ciò non è espressamente escluso dal decreto di nomina; tuttavia, anche questa facoltà può essere esclusa, oppure è possibile stabilire che, quando l'amministratore di sostegno ritenga necessario promuovere un giudizio, anche in dissenso dal beneficiario, l'amministratore non possa procedervi a meno che non sia autorizzato dal giudice tutelare ex artt. 374  e 410  c.c., perché il decreto di nomina non può prevedere un'autorizzazione generale a promuovere giudizi in favore dell'amministratore di sostegno; di qui, la conclusione secondo cui, per "promuovere" procedimenti giudiziari ex novo che siano successivi all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ove il beneficiario non possa procedere in proprio per le specifiche limitazioni impostegli, l'amministratore deve munirsi dell'autorizzazione rivolgendosi al giudice tutelare.

 

Rif. Leg. Artt. 374, 404, 405, 410, 411 c.c.

 

Presupposti per la nomina di amministratore di sostegno – Poteri previsti dal Decreto di Nomina – Accertamenti certi e univoci – Autorizzazioni del Giudice Tutelare

 

Il presente ricorso viene promosso dai fratelli del beneficiario, i quali impugnano il decreto della Corte di Appello che aveva escluso la necessità della misura di protezione, assumendo che le iniziative, giudiziarie, civili e penali, e non, poste in essere dal beneficiario per conseguire i risultati dallo stesso auspicati in merito alle sue spettanze ereditarie, si siano rivelate spropositate e controproducenti tanto da comportargli perdite economiche notevoli ed esposizioni debitorie esorbitanti con il fisco e con i plurimi professionisti coinvolti.

La Suprema Corte, richiamati i presupposti per la nomina di amministratore di sostegno, si riporta ai propri precedenti in ordine alla necessità di individualizzazione dei decreti di nomina, sia mediante l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario (cfr. art. 405, quinto comma, n. 3, c.c.), sia degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (cfr. art. 405, quinto comma, n.4 c.c.).

Ciò in conformità alle finalità dell’istituto che si distingue dall'interdizione per non produrre come "effetto automatico" la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato (Cfr. Cass. n. 12460/2018).

Nel caso in esame, la decisione della Corte di Appello di revocare la misura non solo ha disatteso tali principi, ma ha rilevato l’incompletezza dell'esame di fatti potenzialmente decisivi che avrebbero fornito elementi rilevanti sia per la ricostruzione del quadro di debolezza e fragilità del beneficiario sia, all'opposto, per una motivata ed argomentata esclusione di tali apparenti difficoltà.

La decisione impugnata viene dunque cassata, con rinvio alla Corte di Appello che proceda al riesame della causa esercitando - se del caso - i poteri istruttori ex officio ai sensi dell'art. 407 c.c. al fine di acquisire gli elementi di fatto necessari all'accertamento richiesto.

editor: Fossati Cesare