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La condotta oppositiva del beneficiando di per sé non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 maggio 2024 n. 14689

Cass, sez. I , Est. Caiazzo, ord. 27.05.24 n.14689 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci. L'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s'ipotizza bisognevole di tutela

 

Rif. Leg. Art. 404 c.c.; Art. 8 CEDU

 

Presupposti per la nomina di amministratore di sostegno – Menomazione della salute – Accertamenti certi e univoci - Poteri dell’amministratore di sostegno

 

La Suprema Corte, nella fattispecie, cassa il decreto della Corte d’Appello che, come già il Giudice Tutelare, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno a beneficio della ricorrente in conseguenza del suo rifiuto di partecipare alle operazioni del C.T.U. e di farsi esaminare da quest'ultimo, atteggiamenti questi sintomatici, secondo il giudice del merito, di una patologia psichiatrica in divenire.

Ribadisce la Corte di Cassazione che, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali (Cfr. Cass., n. 21877/2022).

Il decreto impugnato è peraltro censurato nella parte in cui ha sottratto all'amministrata anche la possibilità di riscuotere la pensione, emergendo la sproporzione tra il potere conferito all'amministratore di sostegno e le effettive condizioni di salute della ricorrente, come risultanti dagli atti, con conseguente ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

 

editor: Fossati Cesare