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No ai rapporti con i nipoti se emerge il loro disagio. Cass., Sez. I Civ., Ord. 8 aprile 2024 n. 9281

Cass. sez. I, Est. Caizzo, Ord. 8.04.24 n.9281 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel contesto di un procedimento instaurato dall’ascendente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di mantenere un rapporto significativo con i nipoti, va valorizzato l'ingiustificato diniego espresso dalla stessa all'esame del c.t.u. sulla sua personalità, in quanto espressione di sostanziale disinteresse alla possibilità di accertare l'esistenza di eventuali linee comportamentali e terapeutiche, utili alla ricostruzione del rapporto con i minori.

 

Rif. Leg. Art. 317-bis c.p.c. 

 

Rapporti con gli ascendenti – Rifiuto di incontrare la nonna

 

La Suprema Corte, nella fattispecie, ritiene inammissibile il ricorso promosso avverso il decreto della Corte di Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, negava alla nonna il diritto di coltivare rapporti con i nipoti.

I primi sei motivi di impugnazione costituiscono di fatto una richiesta di riesame di circostanze già accertate e già poste a fondamento della decisione del giudice.

Dalla espletata C.T.U. era emerso il rilevante disagio sofferto dai tre minori nell’incontrare la nonna, né le relazioni dei Servizi Sociali avevano palesato alcun significativo contributo dell’ascendente al sereno progredire del suo rapporto con i predetti.

Sulla base di tali premesse, sono state chiaramente esplicitate le ragioni dell’insussistenza dei presupposti per l’affido dei nipoti alla ricorrente, con motivazione non censurabile in sede di legittimità.

editor: Fossati Cesare