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L’interdizione come unico strumento per la collocazione coatta. Tribunale di Savona, sent. 20 maggio 2024

Venerdì, 24 Maggio 2024
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Savona
Tribunale di Savona, Est. Passalalpi, sent. 20.05.24 Tribunale di Savona, Est. Passalalpi, sent. 20.05.24

La tutela è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi la sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici ovvero nella scelta di modalità assistenziali.

In ciò consiste il quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti i propri interessi.

 

Rif. Leg.: art. 414 c.c. - art. 357 c.c.

Interdizione – amministrazione di sostegno - discrimine

Il tribunale di Savona è chiamato a decidere in ordine alla più idonea misura di protezione di persona anziana con decadimento cognitivo, in presenza di un’ampia cerchia di congiunti, alcuni dei quali instano per l’interdizione, altri per l’amministrazione di sostegno.

Il criterio discretivo richiamato parrebbe essere quello della gravità della malattia che a parere del giudicante sarebbe tale da impedire al paziente di avere consapevolezza dei suoi bisogni.

Ma per parametrare i confini delle diverse misure di protezione il giudice savonese fa leva sul tema dei poteri sulla persona e richiama i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.

In quest’ottica il tutore avrebbe non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.

editor: Fossati Cesare