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Omologato il piano di ristrutturazione dei debiti contratti incolpevolmente dal beneficiario di AdS. Tribunale di Genova, Sent. 17 maggio 2024, Giudice Dott. Braccialini

Lunedì, 20 Maggio 2024
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. VII, Est. Braccialini, sent. 17.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato dall’O.C.C., considerata la modifica e le controdeduzioni rispetto alle osservazioni bancarie, ritenutane la fattibilità, va omologato il piano di ristrutturazione dei debiti ad istanza dell’Amministratore di Sostegno, previamente autorizzato dal Giudice Tutelare, al fine di porre rimedio alla situazione di perdurante squilibrio economico tra le fonti di reddito e l'impossibilità di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte dall’amministrato, che ne ha determinato la condizione di incolpevole sovraindebitamento.

 

 

Rif. Leg.: Artt. 70 e 71 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Sovraindebitamento – Fattibilità del piano – Omologa

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Il Tribunale di Genova dichiara così chiusa la procedura di omologazione del piano predisposto dall’O.C.C. in favore del debitore sottoposto alla misura dell’Amministrazione di Sostegno, confermando i provvedimenti resi in fase di ammissione, compresa la sospensione delle procedure esecutive e della riscossione di cessioni del quinto pensionistico con loro conseguente improseguibilità dall’omologa fino all’esito della procedura.

Ciò a definizione di un procedimento instaurato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in favore del beneficiario oberato di numerosi debiti contratti in conseguenza di un importante decadimento cognitivo senile che lo ha reso incapace di fornire un valido assenso ad operazioni economiche e alla gestione del proprio patrimonio.

Il Tribunale provvede, come previsto dall’art. 71 CCII, a ricordare che il debitore (qui sostituito dall’amministratore di sostegno) è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto il controllo e con la collaborazione dell’O.C.C., al quale spetta di vigilare sull’esatto adempimento del piano sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà e relazionando l’Ufficio ogni sei mesi, per poi presentare una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione dello stesso. 

editor: Fossati Cesare