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Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento privo dei requisiti di cui all’art. 473-bis.24 c.p.c. Corte d’Appello di Bologna, Ord. 19 aprile 2024, Presidente Est. Dott. Giuseppe de Rosa

Venerdì, 10 Maggio 2024
Giurisprudenza | Procedimento civile minorile | Merito Sezione Ondif di Ravenna
Corte d'Appello di Bologna, Est. De Rosa, 19.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È inammissibile il reclamo proposto ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso un decreto interlocutorio, emesso dal Tribunale per i Minorenni in corso di causa, che non attiene alla sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale, ma solo alla necessità di assicurare le migliori cure al minore in caso di inerzia dei genitori*.

Rif. Leg. Art. 473-bis.24 c.p.c.

Provvedimento temporaneo – Reclamo – Affidamento del minore – Limitazione della responsabilità genitoriale

La Corte d’Appello di Bologna respinge così il reclamo promosso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale per i Minorenni disponeva che i competenti Servizi effettuassero una valutazione N.P.I.A e sulla capacità genitoriale, indicando la migliore collocazione del minore e attivando una educativa domiciliare, e che fossero pertanto autorizzati a somministrare al minore i farmaci ritenuti necessari anche in assenza del consenso dei genitori.

Al fuori dei casi previsti dall’art. 473-bis.24, secondo comma, c.p.c., trattandosi nella fattispecie di provvedimento interlocutorio che non sospende né introduce una limitazione della responsabilità genitoriale, né prevede sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione del minore, né dispone l’affidamento extrafamiliare, il reclamo è inammissibile.

 

*Massima a cura dell’avv. Chiara Donati, associata Ondif sez. Ravenna, che ringraziamo.

editor: Fossati Cesare