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Il termine breve di impugnazione decorre solo in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare - Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 marzo 2024 n. 8296

Mercoledì, 3 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 27 marzo 2024 n. 8296 – Pres. Manna, Cons. rel. est. Cavallino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Sebbene l'interesse dell'ordinamento nello stabilire il termine lungo per l'impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime di stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell'art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell'intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione.

Nel caso di specie,  la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile il gravame proposto dall’odierno ricorrente per inosservanza del termine breve d’impugnazione, aveva ritenuto che lo stesso decorresse dalla data di estrazione e consegna della copia autentica della sentenza da appellare da parte del cancelliere.

 
Processo civile - Termine breve di impugnazione - Conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare – Necessità – Presupposti - Forma delle comunicazioni del cancelliere – Rif. Leg. artt. 325, 326, 327, 285, 133, 136 e 58 c.p.c.; art. 45 disp. att. c.p.c.  

editor: Cianciolo Valeria