Morte della parte prima della costituzione. L'interruzione del processo opera automaticamente - Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 marzo 2024 n. 7749
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L'art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.
L'interruzione opera dunque automaticamente, a prescindere dalla conoscenza del fatto interruttivo, ossia il decesso della parte, che invece rileva ai soli fini del termine per la riassunzione.
Processo civile –Morte o perdita della capacità prima della costituzione - Interruzione del processo – Principio del contraddittorio – Rif. Leg. articoli 101 156, 299, 303 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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