Assegno divorzile. Il giudice deve accertare le cause del divario economico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2024 n. 6599

Mercoledì, 3 Aprile 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2024 n. 6599 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice dopo aver verificato se a seguito del divorzio si sia determinata fra gli ex coniugi una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale, deve riconoscere l'assegno di cui all'art. 5, comma 6, L. 898/1970 nel caso in cui "l'uno dei coniugi versi in situazione di non autosufficienza economica", "ancorata a un criterio di normalità", adeguando l'assegno "a colmare lo scarto tra detta situazione e il livello di autosufficienza come individuato dal giudice di merito", così come nell'ipotesi in cui tale squilibrio "sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari" (quando cioè "gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, nella condizione di casalingo-casalinga e non in quella alla quale tale coniuge avrebbe potuto ambire"), al fine di porre il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato un simile sacrificio.

Divorzio - Assegno di divorzio– Sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria