E’induzione con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima il procedimento di graduale "sessualizzazione" - Cass. Pen., Sez. III, sent. 18 marzo 2024 n. 11168

Cass. Pen., Sez. III, sent. 18 marzo 2024 n. 11168 - Pres. Ramacci, Cons. Rel. Andronio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, non è sufficiente che la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia acconsentito a compiere o a subire l'atto sessuale, ma è necessario accertare se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione della inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto, che abbia sfruttato le condizioni di minorata capacità di resistenza o di comprensione della natura dell'atto da parte del soggetto passivo mediante una condotta di induzione, consistente nel convincimento del minore a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, e di abuso che sii verifica quando le condizioni di menomazione - che possono dipendere sia dal limitato processo evolutivo, mentale e culturale sia dalla minore età accompagnata da una compromessa situazione individuale - sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in una situazione precaria, viene ridotta a mezzo per soddisfare l'altrui libidine. Deve essere fatto rientrare nella categoria dell'induzione mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima il procedimento di graduale "sessualizzazione" operato nel tempo da un soggetto in posizione di dominio, allo scopo di condizionarne la libertà.

Violenza sessuale – Atti sessuali con minorenne - Abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima - Rif. Leg. artt. 62, n. 6), 609-bis, 609-ter, 1 comma, n. 5), art. 609-quater cod. pen.; artt. 192 e 533, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria