Se vi sono i presupposti, l'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2024 n. 6263

Si ringrazia l'avv. Giacomo Cenzatti del Foro di Pisa per la segnalazione del provvedimento.

Giovedì, 14 Marzo 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2024 n. 6263 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà.
L'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.

 
Divorzio – Funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile - Tenore di vita endoconiugale – Presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile - Spostamento patrimoniale - Reclamo - Rif. Leg. artt. 343 e 739 c.p.c.; art. 5 comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria