Se vi sono i presupposti, l'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2024 n. 6263
Si ringrazia l'avv. Giacomo Cenzatti del Foro di Pisa per la segnalazione del provvedimento.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà.
L'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
Divorzio – Funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile - Tenore di vita endoconiugale – Presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile - Spostamento patrimoniale - Reclamo - Rif. Leg. artt. 343 e 739 c.p.c.; art. 5 comma 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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