In assenza di matrimonio il diritto all’assegno tendenzialmente permane - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 marzo 2024 n. 6111
L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicchè restino ricollegabili ad un titolo diverso.
Assegno divorzile – Modifica – Convivenza – Onere della prova - Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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