In assenza di matrimonio il diritto all’assegno tendenzialmente permane - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 marzo 2024 n. 6111

Giovedì, 7 Marzo 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 marzo 2024 n. 6111– Pres. Valitutti, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicchè restino ricollegabili ad un titolo diverso.

Assegno divorzile – Modifica – Convivenza – Onere della prova - Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria