La revisione dell’assegno divorzile non può avere decorrenza anticipata al momento della convivenza - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5170

Martedì, 27 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024 n. 5170 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.


Revisione dell'assegno di divorzio - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti – Convivenza more uxorio - Decorrenza anticipata – Esclusione – Rif. Leg. artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria