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Assegno divorzile. Non può dedursi la sopravvenienza del fatto nuovo nel giudizio di opposizione a precetto - Cass. Civ., Sez. III, ord. 15 febbraio 2024 n. 4170

Martedì, 20 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. III, ord. 15 febbraio 2024 n. 4170 – Pres. Sestini, Cons. Rel. Condello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di assegno divorzile, ove la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, l'ex coniuge onerato dell'assegno, al fine di contrastare il credito azionato dall'altro ex coniuge in sede esecutiva con l'atto di precetto e vantato a titolo di omesso versamento in proprio favore dell'assegno divorzile e a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, come fissati in sede di divorzio, deve proporre il procedimento camerale di cui all’art. 9 della L. n. 898 del 1970, onde ottenere una modifica dei provvedimenti assunti in sede divorzile e non, invece, proporre, in un autonomo giudizio, domanda di accertamento negativo del credito vantato, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto di un immobile.
Da tanto consegue che l'ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.

 
Assegno di divorzio – Procedimento - Modifica delle condizioni – Esecuzione forzata - Opposizione al precetto – Sopravvenienza di fatti nuovi, giustificativi di una modifica dell'assegno - Sede per dedurre tale sopravvenienza - Giudizio di revisione ex art. 9 legge n. 898 del 1970 - Necessità - Giudizio di opposizione a precetto - Non sussiste - Rif. Leg. all'art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 112, 116 e 702-bis c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria