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In presenza di violenze il rimedio cautelare tipico è l'ordine di protezione, non il ricorso d'urgenza. Tribunale di Pavia, decreto 9 febbraio 2024

 

 

 

Giovedì, 15 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Violenza - Ordini di protezione | Merito Sezione Ondif di Pavia
Tribunale di Pavia, Est. Sturiale, decreto 9.02.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 I provvedimenti indifferibili hanno natura residuale per cui sono adottabili in assenza di strumenti più specifici.
Ove sussistano i presupposti per l'emissione di provvedimenti cautelari tipici, quali gli ordini di protezione, questi ultimi vanno adottati.

provvedimenti indifferibili - presupposti - ordini di protezione
Rif. Leg.: Artt. 473-bis.15, 473-bis.40, 473-bis.71 c.p.c.

Si segnala il provvedimento reso dal Tribunale di Pavia ai sensi dell’art. 473 bis-71 c.p.c., inaudita altera parte, che ritenuta la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente per la ricorrente ed il figlio minore ha adottato un ordine di protezione contro il compagno/padre resistente.
L'ordine di protezione è stato adottato dal Tribunale a fronte del deposito di ricorso ex art. 473bis-40 c.p.c., con il quale la ricorrente aveva allegato fatti di violenza di genere, occorsi dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
La richiesta della ricorrente in ricorso prevedeva l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 473bis-15 c.p.c., ma il Tribunale, ritenendo gli stessi “residuali” rispetto ad altri strumenti tipici di tutela cautelare, apriva d'ufficio un sub-procedimento per l'ordine di protezione, adottando il provvedimento qui pubblicato.

editor: Flore Luisa