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Sulla natura gestoria o decisoria di un provvedimento del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3600

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08 febbraio 2024, n. 3600; Pres. Genovese, Rel. Cons. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel regime previgente alla riforma del decreto legislativo 149/2022, i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità. Ove il provvedimento del giudice tutelare, quale che sia la sua forma, incida sui diritti fondamentali della persona, limitandone la capacità, non può che considerarsi decisorio; e deve qualificarsi provvedimento decisorio qualora incida sulla sfera di libera autodeterminazione del beneficiario, comprimendola, come nel caso in cui si nomini amministratore di sostegno una persona diversa da quella scelta dal beneficiario stesso, per curare i suoi interessi.


Amministrazione di sostegno – Provvedimenti del giudice tutelare – Provvedimenti di natura gestoria o decisoria – Differenze; Rif. Leg. Art. 720-bis, comma 2, c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca