La mediazione è condizione di procedibilità solo per la domanda principale. Cass. SSUU, 7 febbraio 2024 n. 3452
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La mediazione, più che accertamento di diritti è contemperamento di interessi con semplicità di forme e rapidità di trattazione.
La condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo retando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze ed interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.
rinvio pregiudiziale - mediazione obbligatoria - domanda riconvenzionale - sottoposizione - esclusione - ragioni
Rif. Leg.: art. 363-bis cpc - art. 5 D.Lgs 28/2010
editor: Fossati Cesare
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