inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La mediazione è condizione di procedibilità solo per la domanda principale. Cass. SSUU, 7 febbraio 2024 n. 3452

Martedì, 13 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. SSUU Est. Nazzicone, sent. 7.02.24 n. 3452 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La mediazione, più che accertamento di diritti è contemperamento di interessi con semplicità di forme e rapidità di trattazione.
La condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo retando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze ed interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.

rinvio pregiudiziale - mediazione obbligatoria - domanda riconvenzionale - sottoposizione - esclusione - ragioni
Rif. Leg.: art. 363-bis cpc -  art. 5 D.Lgs 28/2010

editor: Fossati Cesare