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Rito sommario nel caso di cumulo di domande ex artt. 473bis.38 e 473.bis.39 c.p.c. Tribunale di Verona, Ord. 2 febbraio 2024, Est. Vaccari

Sabato, 3 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Attuazione dei provvedimenti | Merito Sezione Ondif di Verona
Trib. Verona, Est. Vaccari, ord. 2.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora davanti al giudice monocratico sia avviato procedimento per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei figli minori e, contestualmente, per l'adozione di provvedimenti coercitivi e sanzionatori nei confronti della parte ritenuta inadempiente, in considerazione della collocazione sistematica della disciplina in esame e delle esigenze di celerità connesse all’adozione dei provvedimenti in essa previsti, anche il procedimento volto all’adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. è soggetto al rito sommario di cui all’art. 473bis.38 c.p.c.

Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento - Provvedimenti in caso di inadempienze o di violazioni - Rito applicabile - Inammissibilità della domanda riconvenzionale - Interruzione frequentazione del genitore non collocatario -  Conflittualità tra i genitori

Rif. Leg.: Artt 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c.  

Il Tribunale di Verona, nella fattispecie, in via pregiudiziale e dopo ampia argomentazione, nel silenzio della norma e della Relazione al D. Lgs. n. 149/2022, individua nel rito sommario il rito applicabile nel caso di cumulo di domande ex artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c. poste dal ricorrente nel medesimo procedimento.

In conformità alla funzione del procedimento ex art. 473bis.38 c.p.c. e in adesione alla giurisprudenza di legittimità ante riforma relativa al cumulo tra domanda soggetta al rito camerale e quella sottoposta al rito ordinario (Cfr. ex plurimis Cass. 3316/2017), va dichiarata l'inammissibilità della domanda  riconvenzionale avanzata dalla resistente, avente ad oggetto la modifica delle condizioni economiche pattuite in sede di divorzio, non potendo tale iniziativa comportare il mutamento di rito, e potendo, piuttosto, la parte convenuta proporre un autonomo giudizio ovvero approfittare, a tal fine, della eventuale opposizione avverso l’ordinanza pronunciata all’esito del procedimento sommario, espressamente sottoposta al rito ordinario, fatta salva la richiesta in entrambe le circostanze dei provvedimenti indifferibili in caso di urgenza.

In applicazione del principio generale secondo il quale il giudice che emetta un provvedimento anche solo ipoteticamente idoneo al giudicato deve anche provvedere sulle spese, essendo l'ordinanza in oggetto passibile del rimedio di cui all’ultimo comma ex art. 473bis.38 c.p.c., unicamente ad iniziativa delle parti, il Tribunale pronuncia sulle spese del procedimento, che in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito e del rigetto della domanda riconvenzionale, vengono integralmente compensate.

editor: Fossati Cesare