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Nessun provvedimento di assegnazione della casa se i genitori si mostrano irresponsabili. Tribunale di Genova, decr. 17 gennaio 2024

Si ringrazia l'Avv. Francesca Zadnik per la segnalazione del provvedimento

Sabato, 27 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Genova
Trib. Genova, Est. Pugliese, decreto 17.01.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Genova, 17.01.24 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, per la durata di ventiquattro mesi dalla data del decreto, con collocazione presso una Comunità Territoriale diurna individuata dai Servizi Sociali affidatari, o nel prosieguo, ove dovesse risultare maggiormente rispondente al benessere della minore, presso una Comunità Residenziale, qualora i genitori abbiano dato prova di non essere in grado di gestire le loro tensioni e le loro divergenze, neppure a seguito della nomina del curatore speciale del minore e di porre al centro l'interesse della figlia, la quale, attraverso i suoi comportamenti, esprime malessere anche per la fatica di assistere quotidianamente all'aperto conflitto tra le mura domestiche.

Affidamento ai Servizi Sociali – curatore speciale del minore - Collocazione diurna extrafamiliare - Frequentazione dei genitori - Conflittualità - inidnoneità

Rif. Leg.: Art. 5bis Legge 4 maggio 1983, n. 184; Artt. 78, 80, 473bis.8 c.p.c.

In una condizione familiare di estrema conflittualità tra i genitori che, sebbene conviventi, hanno dimostrato, per lungo tempo, di non essere in grado di anteporre, alle proprie divergenze, il benessere della minore, il Tribunale di Genova, dopo avere nominato il curatore speciale, al quale viene affidato il compito sostanziale di avviare la richiesta dell’indennità di frequenza,  verificare i termini e le condizioni della attività di fotomodella svolta dalla minore e gestirne i compensi nell’esclusivo interesse della stessa,  dispone l'affido ai Servizi Sociali ai quali è demandato il potere di assumere ogni decisione in campo medico/sanitario riguardante la minore, nonché circa l’eventuale ripresa dell’attività di modella, previa autorizzazione del competente Giudice Tutelare, e con incarico di trasmettere le relazioni con periodicità semestrale. Ai genitori è concesso di frequentare la figlia, collocata per cinque giorni su sette in un centro diurno, secondo tempi paritari.

A carico del padre viene posto l’onere di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre una somma mensile con decorrenza dalla data del rilascio, da parte di quest'ultima, della casa familiare di proprietà esclusiva del primo, libera da persona e cose. Le spese straordinarie della figlia, così come l’assegno unico, vengono ripartiti a metà tra i genitori.

Le spese processuali sono compensate tra le parti, mentre quelle in favore del curatore speciale sono poste a carico dei genitori in solido tra loro.

editor: Fossati Cesare