La casa coniugale seguirà il titolo, ma con eventuali ricadute sui provvedimenti economici. Tribunale di Bari, 24 gennaio 2024
Venerdì, 26 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Separazione dei coniugi
| Merito
Sezione Ondif di Bari
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Nell’ambito di un giudizio di separazione va riconosciuto in favore del coniuge privo di adeguati mezzi di sussistenza e non dotato di capacità lavorativa, un assegno di mantenimento la cui determinazione -pur in assenza di prole- deve tener conto del sensibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo della casa coniugale, nel cui possesso la medesima è rimasta in punto di fatto e pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, tanto che nell’ipotesi di rilascio dell’immobile da parte dello stesso, viene fin d’ora determinato il maggior importo dovuto integrativamente a titolo di contributo per il canone di locazione.
separazione dei coniugi - provvedimenti provvisori - casa coniugale - risvolti economici - contributo al mantenimento
Rif. leg.: art. 473-bis.22 cpc
Il provvedimento è stato oggetto di reclamo, pubblicato a questa pagina
*Si ringrazia l'avv. Cesira A.R. Adesso per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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