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La casa coniugale seguirà il titolo, ma con eventuali ricadute sui provvedimenti economici. Tribunale di Bari, 24 gennaio 2024

Venerdì, 26 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Separazione dei coniugi | Merito Sezione Ondif di Bari
Trib. Bari, Pres. De Simone, Ord. 24.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ambito di un giudizio di separazione va  riconosciuto in favore del coniuge  privo di adeguati mezzi di sussistenza e non  dotato di capacità lavorativa, un assegno di mantenimento la cui determinazione -pur in assenza di prole-  deve tener conto del sensibile risparmio di spesa derivante dall’utilizzo della casa coniugale, nel cui possesso la medesima è rimasta in punto di fatto e pur in assenza di un provvedimento di assegnazione, tanto che nell’ipotesi di rilascio dell’immobile da parte dello stesso,  viene fin d’ora determinato il maggior importo dovuto integrativamente  a titolo di contributo per il canone di locazione.

separazione dei coniugi - provvedimenti provvisori - casa coniugale - risvolti economici - contributo al mantenimento
Rif. leg.: art. 473-bis.22 cpc

Il provvedimento è stato oggetto di reclamo, pubblicato a questa pagina

*Si ringrazia l'avv. Cesira A.R. Adesso per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare