Assegno divorzile. Per l'accertamento delle disponibilità economiche delle parti non basta la documentazione fiscale prodotta - Tribunale di Modena, Sez. I, sent. 11 ottobre 2023 n. 1650
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Per l'accertamento delle disponibilità economiche delle parti sovente non è possibile limitarsi alla considerazione del solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, perché si deve tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi.
In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia, non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro.
Assegno divorzile – Rif. Leg. artt. 3 n. 2 lettera b) e 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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