L’ascolto del minore non è un atto istruttorio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 gennaio 2024 n. 437
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L’ascolto del minore è designato dall’articolo 315 bis c.c. non come atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. si tratta di un diritto personalissimo proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall’acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore.
Ascolto del minore – Poteri del giudice - Rif. Leg. artt. 315-bis, 336 e 336-bis cod. civ.; artt. 78 e 86 c.p.c.; artt. 3 e 24 Cost.; art. 6 CEDU; Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996; Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
editor: Cianciolo Valeria
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