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Oneri delle parti in sede di costituzione in giudizio e obbligo di verità. Tribunale di Grosseto, decreto 17 maggio 2023

Sabato, 6 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Grosseto
Trib. Grosseto, Est. Di Girolamo, decreto 17.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Grosseto 17.05.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Disponendo la prima udienza di comparizione delle parti, il tribunale richiede, oltre al deposito della documentazione richiesta dalle nuove norme del codice di rito, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale andranno inserite numerose circostanze, atte a disvelare tutte le fonti di reddito.

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Fissazione udienza – prescrizioni – oneri di allegazione – obbligo di verità

Rif. Leg.: Art. 473-bis.14 cpc – art. 473bis.18 cpc

  • §§

Nel solco di prassi invalse presso alcune sedi giudiziarie nel regime previgente, il tribunale grossetano, nel fissare la prima udienza di comparizione delle parti, richiede alle stesse di attestare, con dichiarazione confessoria a pena di responsabilità penali in caso di mendacio, tutta una serie di circostanze ulteriori rispetto alla già ampia produzione della documentazione prevista dalle nuove norme del processo unitario di famiglia, consistente nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; nella documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; negli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

editor: Fossati Cesare